CIS - SCUOLA DI SESSUOLOGIA
REGOLAMENTO
Art. 1 Funzioni del Consiglio Didattico Centrale (CDC)
Ad ulteriore specifi cazione dellʼArt. 6 dello Statuto della Scuola di Sessuologia per lʼEducazione, la
Consulenza e la Terapia Sessuale si precisa quanto segue.
Il CDC è inteso come organo di promozione e coordinamento tra le diverse Sezioni della Scuola del C.I.S.
Fatta salva lʼautonomia didattica delle singole Sezioni e dei singoli didatti il CDC verifica la
coerenza dellʼattività di ogni singola Sezione con i principi costitutivi del C.I.S., con lo Statuto e
con il Regolamento della Scuola.
Il controllo delle attività delle singole Sezioni si intende svolto attraverso lʼesame e lʼapprovazione
del regolamento che le Sezioni della Scuola devono presentare al momento della loro costituzione
e delle sue possibili successive modifi che, dei percorsi formativi previsti, del materiale informativo
e promozionale dei corsi e delle altre iniziative didattiche e, infi ne, della relazione annuale
presentata da ciascuna Sezione che riporterà le iniziative attuate e quelle previste per lʼanno
successivo, il numero dei partecipanti e i risultati delle verifiche di gradimento.
La segreteria del CDC farà pervenire ai Consiglieri copia del materiale delle Sezioni affi nché possa
essere verifi cato collegialmente alla successiva riunione ordinaria del CDC o in via straordinaria
a norma di Statuto.
Il coordinamento tra le Sezioni della Scuola viene attuato attraverso una riunione di
programmazione annuale delle singole Direzioni Didattiche convocata dal Direttore del CDC a
cui prenderanno parte i Direttori delle singole Sezioni (o loro rappresentanti, purché didatti, in
delega) ed almeno altri due membri del CDC.
Il CDC promuove la costituzione dellʼAssemblea dei Didatti CIS., invitandola a riunirsi almeno ogni
due anni in occasione dellʼassemblea dei Soci, per la discussione delle linee formative.
Art. 2 Sezioni Periferiche
A norma dellʼArt. 2 dello Statuto della Scuola di Sessuologia per lʼEducazione, la Consulenza e la
Terapia Sessuale possono costituirsi Sezioni Periferiche della Scuola presso centri o strutture in cui
operino almeno due membri didatti, previa convalida da parte del Consiglio Didattico Centrale
(CDC), che provvederà a valutare la compatibilità della sezione con le norme dello Statuto e del
Regolamento.
A norma dellʼArt. 7 dello Statuto della Scuola di Sessuologia per lʼEducazione, la Consulenza e la
Terapia Sessuale ciascuna Sezione viene affi data alla gestione di una Direzione Didattica (DD) che
svolgerà la sua attività nel rispetto dello Statuto e del Regolamento della Scuola.
La DD provvede a formulare il progetto formativo indicando in modo esplicito obiettivi, contenuti,
docenti, durata, metodi e strategie per la formazione degli allievi.
Il programma indicherà inoltre i criteri di selezione e di ammissione degli allievi, lʼattestazione
prevista e i costi di iscrizione.
Al momento della stesura del presente regolamento la Scuola di Sessuologia ha le caratteristiche
della iniziativa privata non abilitata a fornire titoli di studio legalmente riconosciuti.
Conseguentemente ciascuna sezione si fa carico di informare, con la maggior chiarezza possibile,
i richiedenti lʼiscrizione ai corsi della suddetta condizione.
In particolare verrà precisato che i corsi non hanno la possibilità di abilitare allʼesercizio della
professione di educatore, consulente o terapeuta sessuale, ma hanno lʼobiettivo di fornire le
competenze sessuologiche di ordine pedagogico e/o clinico necessarie per lo svolgimento delle
funzioni di educatore, consulente o terapeuta sessuale. Tali funzioni verranno svolte solo se
consentite dalla abilitazione ottenuta da ciascun allievo nel rispetto delle attuali disposizioni di
legge.
Art. 3 Requisiti per lʼammissione degli allievi
Lʼammissione degli allievi è consentita, a discrezione delle singole DD, per titoli e/o per esame.
I titoli di studio in possesso del candidato devono essere consoni al percorso formativo intrapreso
secondo la suddivisione indicata allʼArt. 4 punti a e b dello Statuto della Scuola di Sessuologia
CIS.
Devono essere inoltre tenute in particolare considerazione:
- le conoscenze generali nel campo della Sessuologia acquisite attraverso letture, partecipazioni a convegni, corsi, seminari etc.;
- lʼesperienza professionale del candidato acquisita in campo pubblico o privato;
- la qualità delle eventuali pubblicazioni od elaborati.
Eʼ prevista la possibilità che un numero limitato di iscritti, pari a 1/10 del totale, possa
frequentare la sezione della scuola in qualità di uditore. In questo caso è obbligatorio un colloquio
di ammissione che valuti il curriculum studii, lʼattuale condizione lavorativa e la motivazione.
Il partecipante uditore provvederà a compilare il modulo della verifi ca di gradimento ed è
esonerato dal sostenere la prevista valutazione di apprendimento in itinere e/o fi nale. Lʼattestato
di frequenza riporterà la dizione di “uditore”.
Art. 4 Verifica
La verifi ca è orientata alla valutazione dellʼiniziativa e dellʼapprendimento.
La valutazione dellʼiniziativa utilizzerà questionari di gradimento per rilevare gli aspetti negativi
e/o positivi dei contenuti, della metodologia, della conduzione. Inoltre verranno richiesti
suggerimenti in rapporto ai contenuti, alla metodologia, alla conduzione (vedi allegato B). I
risultati di tale valutazione saranno parte della relazione da consegnare al CDC (vedi Art. 1).
La valutazione dellʼapprendimento considera la partecipazione dellʼallievo alla formazione
come indicata dai docenti cui competono il maggior numero di ore di insegnamento, le capacità
manifestate durante lo svolgersi dei role-play, la risposta a questionari di apprendimento
riguardanti le materie trattate, la prova scritta sulle strategie di in intervento in un caso clinico
dato.
Art. 5 Attestato Di Frequenza e Dichiarazione Di Competenza
Data la natura privata della Scuola di Sessuologia CIS non è possibile né ha alcun valore legale
rilasciare “Diplomi” di abilitazione allʼattività professionale.
Le Sezioni possono rilasciare un:
a) Attestato Di Frequenza a chi ha frequentato almeno i 4/5 del monte ore previsto. Lʼattestato
di frequenza non richiede un esame finale. Lʼattestato firmato dal responsabile della Sezione
riporta lʼoggetto del corso e il totale delle ore svolte. Lʼattestato viene rilasciato anche a chi
ha frequentato come uditore; in esso verrà utilizzata la dizione: “si attesta che (nome e
cognome) ha frequentato in qualità di uditore” (il corso di...).
b) Dichiarazione Di Competenza a chi ha frequentato almeno i 4/5 del monte ore previsto e
superato una prova fi nale la cui valutazione in trentesimi verrà indicata nella dichiarazione.
La dichiarazione di competenza riporta, descrivendole, le abilità operative previste dagli
obiettivi educativi in programma e verrà compilata secondo lo schema standard in allegato
(vedi allegato 1 e 2).
La Dichiarazione Di Competenza non può essere rilasciata a chi ha frequentato in qualità
di uditore.
Art. 6 Albo Professionale
La Scuola di Sessuologia istituisce lʼAlbo Professionale interno al fi ne di riconoscere il livello
raggiunto dagli allievi durante il percorso formativo.
Le norme di iscrizione allʼAlbo sono defi nite dallʼArt. 8 dello Statuto della Scuola, e dalle norme
qui di seguito elencate:
a) Ammissione a membro effettivo educatore, consulente, terapeuta
La commissione per lʼammissione a membro effettivo, nominata dal CDC, è composta da almeno
tre membri didatti. Uno dei membri della commissione è il supervisore del candidato, mentre altri
due non devono far parte della Sezione presso cui il candidato si è formato.
Lʼesame consiste nel sottoporre a supervisione una esperienza educativa nellʼambito della
sessualità o n° 2 casi di consulenza o n° 2 casi di terapia, a seconda dellʼiter formativo seguito
dal candidato, presentati in un breve elaborato scritto.
In caso di esito negativo il candidato è tenuto ad effettuare un ulteriore periodo di supervisione e
può ripresentarsi allʼesame non prima di un anno.
Lʼiscrizione come membro effettivo terapeuta è soggetta a quanto stabilito dallʼart. 8 dello Statuto
della Scuola “...in possesso dei requisiti di legge”. Tale iscrizione è quindi riservata ai Laureati in
Medicina e Chirurgia, in Psicologia e comunque a coloro i quali hanno conseguito i titoli necessari
per esercitare lʼattività di psicoterapeuta in base alle vigenti disposizioni di legge.
b) Ammissione a membro didatta
Previa autorizzazione del CDC, membri effettivi da almeno un anno possono essere associati
allʼattività di una Sezione come didatti in formazione.
Il Direttore responsabile della Sezione, nellʼaccettare un didatta in formazione, si assume la
responsabilità dellʼiter formativo dello stesso.
La durata minima del periodo di addestramento è di tre anni.
Possono richiedere lʼammissione a membro didatta i membri effettivi da almeno 4 anni, che
abbiano partecipato alle attività scientifi che dei C.I.S. e che abbiano svolto la funzione di didatta
in formazione per almeno un intero Corso di formazione in una delle Sezioni della Scuola C.I.S.
I candidati dovranno presentare domanda al CDC correlandola con curriculum scientifi co e
professionale.
Il CDC, valutata la proponibilità della richiesta e sentito il parere dei didatti della DD di provenienza,
si costituisce in Commissione e procede allʼesame dei candidati.
Lʼesame consiste nella supervisione da parte del candidato di un progetto educativo nellʼambito
della sessualità o di un caso di consulenza o di terapia, a seconda dellʼiter formativo seguito, e
nello svolgimento di una lezione con valenza formativa su un tema assegnato dalla commissione
24 ore prima dellʼesame.
Il materiale per la supervisione sarà fornito dalla commissione esaminatrice.
c) Ammissione in via straordinaria allʼiter formativo per didatta
La valutazione da parte del CDC del curriculum per lʼammissione in via straordinaria allʼiter
formativo per la qualifi ca di didatta si dovrà basare, oltre che sui contenuti scientifi ci, anche sulla
specifi ca competenza in ambito formativo.
Ad insindacabile giudizio del CDC, lʼiter formativo potrà essere abbreviato.
Il candidato dovrà partecipare allʼattività formativa di una Sezione almeno per la durata di una
annualità di un Corso formativo al fi ne di potersi confrontare con i riferimenti metodologici
generali della formazione della Scuola CIS; successivamente potrà sostenere lʼesame nei modi
e nei termini previsti.
d) Costi delle Commissioni esaminatrici
I costi inerenti lʼesame a membro effettivo sono a carico dei candidati, attraverso la Sezione di
appartenenza; saranno stabiliti dal CDC e comprenderanno: i costi di convocazione, un rimborso
spese ed un gettone di presenza per i didatti esaminatori.
I costi inerenti lʼesame a membro didatta sono a carico del candidato, saranno stabiliti dal CDC e
comprenderanno i costi di convocazione ed un rimborso spese per i membri esaminatori.
Art. 7 Modificazioni del Regolamento
Il Consiglio Didattico Centrale può modificare il presente Regolamento
sentito il parere delle Direzioni Didattiche.
Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere avanzate
da uno o più membri del CDC o da una Direzione Didattica.