CIS - SCUOLA DI SESSUOLOGIA: STATUTO
Art. 1
Il Centro Italiano di Sessuologia (C.I.S.) in ottemperanza alle finalità specificate nello Statuto
sociale (art. 4) e in considerazione delle attività formative da esso poste già in atto, istituisce la
Scuola di Sessuologia per lʼEducazione, la Consulenza e la Terapia Sessuale.
Art. 2 Sede
La sede centrale della Scuola è quella propria del C.I.S. Possono essere attivate sezioni
periferiche.
Art. 3 Obiettivi
Obiettivo generale della Scuola è quello di formare operatori nel campo dellʼeducazione, della
consulenza e della terapia sessuale e di costituire lʼalbo professionale C.I.S. degli educatori, dei consulenti e dei terapeuti.
La Scuola, in accordo con i compiti statutari del C.I.S., promuove altresì attività di informazione
e aggiornamento per gli operatori nei campi suddetti.
Art. 4 Percorsi formativi
In considerazione delle diversità sostanziali fra le competenze professionali necessarie a svolgere
lʼattività pedagogica e clinica, si prevedono due percorsi formativi.
a) Formazione degli educatori
Le sezioni della Scuola alle quali verrà assegnata lʼattuazione del percorso pedagogico dovranno
provvedere a realizzare:
-
formazione di base in Sessuologia generale, Pedagogia, Pedagogia sessuale, Metodologia
e Didattica della educazione alla sessualità;
-
supervisione individuale e/o di gruppo di attività educative relative allʼeducazione sessuale.
b) Formazione dei consulenti e dei terapeuti sessuali
Le sezioni della Scuola alle quali verrà assegnata lʼattuazione del percorso clinico dovranno
provvedere a realizzare:
-
formazione di base in Sessuologia generale, Psicologia del comportamento sessuale,
Fisiopatologia e Clinica Sessuologica, Teoria e Pratica della Consulenza sessuale e della
Terapia sessuale
- supervisione individuale e/o di gruppo di attività cliniche consulenziali e terapeutiche.
Le metodologie utilizzate nello svolgersi delle iniziative di formazione e aggiornamento
professionale, privilegiano gli aspetti esperienziali e applicativi, e prevedono attività di
formazione
Art. 5 Struttura
La Scuola viene diretta da un Consiglio Didattico Centrale (CDC) che istituisce e coordina
Sezioni Periferiche per la formazione pedagogica e clinica e per le attività di aggiornamento
e informazione.
Ciascuna Sezione è affi data ad una specifi ca Direzione Didattica (DD) cui compete la
programmazione e lʼattuazione del percorso formativo di competenza.
Il CDC controlla, verifi ca e approva le attività delle Direzioni Didattiche attraverso lʼesame e la
promozione dei progetti formativi e attraverso la valutazione dei regolamenti delle sezioni.
Art. 6 Consiglio Didattico Centrale (CDC)
La Direzione Centrale della Scuola è affi data al CDC che viene nominato dal Consiglio Direttivo
del C.I.S. Il Consiglio Direttivo del C.I.S. contestualmente nomina il Direttore del CDC.
Il CDC è composto da un minimo di cinque membri di cui almeno due appartenenti al Consiglio
Direttivo del C.I.S., uno dei quali è il Direttore. I membri Didatti dovranno essere la maggioranza.
I componenti il CDC, Direttore compreso, durano in carica tre anni, coincidenti con la durata in
carica del Consiglio Direttivo C.I.S., decadono con il decadere dello stesso e sono rieleggibili.
Il CDC può cooptare altri membri, per specifi che competenze, aventi voto consultivo.
Il CDC viene convocato dal Direttore in via ordinaria almeno una volta lʼanno e in via straordinaria
ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario, oppure ne faccia richiesta la maggioranza dei
Consiglieri.
Competenze del CDC
-
promuove lʼattività formativa, di aggiornamento e di informazione in ordine a quanto
definito dalle carte costitutive del C.I.S.;
-
indica i riferimenti metodologici generali della formazione Pedagogica e Clinica;
-
nomina tra i membri Didatti i Direttori Responsabili delle Direzioni Didattiche, sentito il
parere dei componenti delle singole Direzioni Didattiche;
-
esamina ed eventualmente approva il regolamento delle singole sezioni;
-
coordina lʼattività delle Direzioni Didattiche;
-
esamina le attività delle Direzioni Didattiche affi nché corrispondano agli obiettivi generali
della Scuola ed ai riferimenti defi niti dallo stesso CDC, verifi cando le attività delle singole
sezioni, come da art. 5;
-
nomina al suo interno, tra i Consiglieri o i membri cooptati, un segretario;
-
stabilisce i criteri di valutazione necessari per lʼiscrizione allʼalbo professionale interno dei
membri professionisti e dei membri didatti;
-
nomina la commissione esaminatrice cui compete la valutazione degli allievi che intendono
iscriversi allʼalbo professionale come membri effettivi e si costituisce come commissione
esaminatrice per lʼottenimento della qualifi ca di socio didatta;
-
provvede allʼiscrizione allʼalbo professionale interno dei richiedenti ritenuti idonei,
mantiene lo stesso aggiornato e almeno una volta lʼanno ne cura la pubblicazione negli
organi uffi ciali di stampa del C.I.S.;
-
determina la quota annuale di iscrizione allʼalbo professionale interno.
Art. 7 Direzione Didattica
Ciascuna sezione della Scuola viene affi data alla gestione di una DD il cui Direttore responsabile
è nominato dal CDC, dura in carica due anni ed è riconfermabile.
La DD si compone di non più di nove membri nominati dal Direttore responsabile, scelti fra
collaboratori di sua fi ducia di cui almeno la metà devono essere membri didatti C.I.S. e i
rimanenti didatti in formazione C.I.S.
La DD elabora il regolamento della Sezione e lo sottopone allʼapprovazione del CDC.
La DD persegue gli obiettivi formativi della Scuola in relazione allʼoggetto di competenza:
educazione, consulenza e terapia sessuale, aggiornamento e informazione.
La DD provvede a programmare le attività di cui sopra defi nendo in armonia con i percorsi
decisi dalla Scuola, i contenuti, i docenti e le modalità didattiche. Provvede inoltre a stabilire le
modalità di ammissione ai corsi di formazione di base e alle attività di supervisione nominando
altresì le commisioni esaminatrici.
La DD cui compete la programmazione e lʼattuazione delle attività di spettanza, può affi dare
lʼorganizzazione delle attività da essa programmate ad Associazioni o Enti che possano
garantirne lʼadeguata realizzazione tecnico-amministrativa, mantenendo su tale realizzazione
facoltà di sorveglianza e controllo.
Art. 8 Albo professionale
I corsi di formazione e aggiornamento avviati dalla scuola forniscono competenze specialistiche
che intendono aggiornare e completare le conoscenze sessuologiche e potenziare le abilità
operative, ma non abilitano allʼesercizio della professione.
La sessuologia clinica si pone quindi come completamento della professione di quegli operatori
della salute che per ruolo e funzioni sono chiamati a rispondere alla domanda sessuologica.
La Scuola di Sessuologia, al fi ne di riconoscere il livello raggiunto durante il percorso formativo
istituisce un Albo professionale interno, che riconosce la qualifica di:
ALLIEVO DI I° LIVELLO
Riservata a chi avendo sostenuto il colloquio di ammissione al Corso formativo di base ha
ottenuto lʼidoneità e iniziato la frequenza al Corso stesso, sentito il parere della propria DD che
ne avalla la domanda.
ALLIEVO DI II° LIVELLO
Riservata a chi avendo iniziato la formazione di base è riconosciuto idoneo per la supervisione ed
è preso in carico individualmente o in gruppo da un didatta della Scuola, sentito il parere della
propria DD che ne avalla la domanda.
MEMBRO EFFETTIVO EDUCATORE, CONSULENTE, TERAPEUTA
Riservata a chi, avendo terminato la formazione di base e dopo un adeguato periodo di
supervisione individuale e/o di gruppo ed essendo in possesso dei requisiti di legge, è considerato
idoneo dalla commissione esaminatrice nominata dal CDC, sentito il parere del supervisore che
ne avalla la domanda e della DD presso la quale lʼallievo si è formato.
MEMBRO DIDATTA
Riservata ai membri educatori, consulenti, terapeuti che partecipano per almeno tre anni
allʼattività di una DD e ottengono lʼidoneità dalla commissione esaminatrice del CDC, sentito il
parere dei membri didatti appartenenti alla DD di provenienza.
In via del tutto eccezionale è possibile lʼammissione allʼiter di formazione, necessario per
sostenere lʼesame di acquisizione della qualifi ca di didatta, senza aver frequentato la Scuola
C.I.S. e presentando un idoneo curriculum da sottoporre alla valutazione del CDC.
Lʼiscrizione allʼAlbo è riservata ai soci C.I.S., ordinari o aderenti e ai soci appartenenti ad
associazioni, scuole ed enti riconosciuti dal CIS, in quanto affi ni per obbiettivi educativi e percorsi
didattici, che abbiano ottenuto lʼidoneità necessaria e viene deliberata dal CDC su domanda dellʼinteressato.
Lʼiscrizione viene annullata:
- per le dimissioni dellʼiscritto;
- per la perdita della qualifi ca come socio C.I.S. Art. 7 dello Statuto sociale
- per la mancata frequenza degli allievi di I e II livello alle attività formative per due anni consecutivi;
- per il mancato pagamento della quota di partecipazione prevista entro i termini stabiliti dal CDC.
- per lʼesclusione deliberata dal CDC sostenuta da gravi motivi.
In attesa di una regolamentazione della professione del consulente in psicologia, gli operatori
della salute, non in possesso della laurea in medicina o di quella junior o specialistica in
psicoligia, che intendano formarsi per svolgere il counselling psicologico in sessuologia possono
chiedere lʼiscrizione se in possesso dei titoli che garantiscono formazione e professionalità come
ad esempio nel caso dei diplomati in ostetricia e dei consulenti famigliari. Lʼiscrizione sarà
possibile solo dopo la valutazione della DD che prenderà in considerazione il curriculum studii e
procederà ad un colloquio di ammissione.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo del C.I.S. può modifi care il presente Statuto sentito il parere del CDC e delle
Direzioni Didattiche.
Proposte di modifica del presente Statuto possono essere avanzate dal CDC o da una DD o da
almeno un terzo degli iscritti allʼAlbo.