Regolamento CIS

SEZIONE I: SOCI

 

Art. 1: Domanda di ammissione a Socio – L’aspirante Socio nel presentare la domanda deve:
a) comunicare tutti i dati richiesti nella scheda predisposta allo scopo;
b) essere presentato da almeno un Socio; oppure indicare due persone interpellabili come referenti;
c) allegare un curriculum relativo ai propri studi e attività (i relativi certificati e documenti non dovranno essere allegati). Delle eventuali pubblicazioni dovrà essere redatto un elenco e le pubblicazioni stesse dovranno essere richieste in visione. Le Istituzioni e le Associazioni, associabili al C.I.S. come Soci Collettivi, in luogo del curriculum allegheranno il proprio statuto o una dichiarazione indicante struttura, finalità ed attività svolta; specificheranno inoltre i nominativi dei Dirigenti in carica e del delegato a rappresentare l’Istituzione presso il C.I.S.;
d) dichiarare di avere preso visione delle carte costitutive della Associazione menzionandole partitamente: Statuto – Regolamento – Dichiarazione dei fondamenti antropologici – Codice deontologico.
Art. 2: Modalità per l’ammissione a Socio – Le domande di cui all’Art. 1 vengono raccolte, con la relativa documentazione a cura del Segretario Generale che periodicamente le sottopone alla valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo (CD). Il CD esamina la domanda di associazione e, con voto palese, a maggioranza assoluta dei suoi membri di diritto, può deliberare di:
a) accettare l’aspirante Socio in una delle categorie sociali previste dallo Statuto;
b) richiedere un supplemento di documentazione;
c) non accettare la domanda di associazione verbalizzandone la motivazione.
L’esito della domanda verrà comunicato all’interessato mediante lettera. In caso d’accettazione l’interessato dovrà versare la quota sociale per l’anno in corso per rendere operante a tutti gli effetti l’avvenuta associazione che si considera decorrere dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è stata accolta. In mancanza del versamento di quota la domanda verrà archiviata come ritirata dandone comunicazione al presentatore. Contro la delibera di rigetto della domanda è ammesso il ricorso ai Probiviri entro un mese.
Art. 3: Quota annuale di associazione – L’ammontare della quota annuale di associazione e le modalità per la sua riscossione sono stabilite, anno per anno, dal CD che può determinare quote differenziate per le categorie di Soci previste dallo Statuto.
Art. 4: Diritti e doveri dei Soci – I Soci a qualsiasi categoria appartengano hanno il diritto a beneficiare dei servizi offerti dall’Associazione. Tra detti servizi è compresa la pubblicazione di una rivista periodica specializzata per le tematiche interdisciplinari attinenti alla Sessuologia. I Soci hanno diritto a partecipare in termini preferenziali rispetto ai non Soci alle iniziative assunte dall’Associazione. Ove tali iniziative prevedano quote di partecipazione a copertura delle spese, ai Soci sarà praticata una riduzione sulle medesime soltanto se possibile.
Tutti i Soci sono tenuti, pena l’esclusione, all’osservanza dello Statuto del Regolamento e del Codice Deontologico
Art. 5: Perdita della qualifica di Socio – Le procedure relative all’art. 8 dello Statuto sono così regolate:
a) le dimissioni volontarie debbono essere comunicate per iscritto dall’interessato. Le dimissioni hanno effetto immediato salvo l’obbligo del versamento delle quote sociali maturate anche per l’anno in corso se le dimissioni stesse giungono dopo il mese di marzo;
b) la decadenza dei requisiti viene accertata dal CD che ne abbia avuto comunque notizia o sentore;
c) l’esclusione dal C.I.S. può essere deliberata dal CD nei confronti dei Soci di qualsiasi categoria:
1) per condotta palesemente contraria alle leggi dello Stato;
2) per comportamento professionale palesemente contrario al Codice Deontologico adottato dal C.I.S.;
3) quando azioni compiute dal Socio arrechino danno morale o materiale al C.I.S.;
4) a causa di manifesto e pubblico uso strumentale della qualifica di Socio ad esclusivo scopo di lucro;
d) la decadenza per morosità deriva dal mancato pagamento della quota sociale per l’anno di competenza.
Per i provvedimenti di cui ai punti b) e c) il CD ha l’obbligo di acquisire il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, in attesa del quale provvederà a sospendere il Socio dall’Associazione, preavvisandolo della procedura in corso. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a convocare tale Socio
Il provvedimento di cui al punto d) è a carattere automatico ed il CD ne prende atto verbalizzandolo nella prima riunione dell’anno di esercizio successivo alla morosità. La riattivazione della posizione sociale del Socio moroso è subordinata ad una delibera del CD che decide al riguardo. Il Socio decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

 

SEZIONE II: ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Art. 6: Convocazione dell’Assemblea – L’Assemblea dei Soci viene convocata mediante l’invio ad ogni Socio del relativo avviso a mezzo lettera semplice con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di svolgimento. Tale avviso farà menzione del giorno, ora e luogo per la prima e per la seconda convocazione e riporterà l’ordine del giorno.
Nel caso in cui una votazione a mezzo posta abbia valore sostitutivo di Assemblea o nel caso in cui oltre all’Assemblea sia prevista l’effettuazione di votazione per corrispondenza, valgono le norme specifiche di cui agli Art. 11 e 12 dello Statuto. L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con il quorum della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

 

SEZIONE III: CONSIGLIO DIRETTIVO (CD)

 

Art. 7: Requisiti per l’appartenenza al CD – Possono essere eletti al CD i Soci Ordinari e i rappresentanti dei Soci Collettivi purché all’atto della nomina non ricoprano cariche direttive od abbiano comunque incarichi di responsabilità, a livello centrale o periferico, in Associazioni o Società sessuologiche pertanto incompatibili, fatte salvo quelle direttamente emanate dal CIS o diversamente autorizzate. Non sono incompatibili le cariche ricoperte nelle Società Scientifiche Internazionali. Una dichiarazione personale in tal senso verrà sottoscritta da ogni Consigliere eletto, conservata a verbale e ratificata dal collegio dei Probiviri.
Il consigliere che risulti assente senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade automaticamente dall’incarico. La decadenza gli viene immediatamente comunicata per iscritto dal Presidente e contro di essa il Consigliere potrà ricorrere presso i Probiviri.
Art. 8: Vacanza dei seggi e subentri – Se uno o più membri del CD cessano di avere i requisiti per appartenervi, o decadono, o si dimettono, subentrano ad essi i non eletti secondo l’ordine di graduatoria e purché abbiano raggiunto in sede di elezione il quorum di almeno 1/10 dei votanti.
Il Consigliere che subentra ad altri resterà in carica fino alla più prossima scadenza elettorale del CD.
In caso di indisponibilità di Soci aventi i requisiti per il subentro in Consiglio, i seggi resisi vacanti restano tali fino alla successiva elezione purché rimangano in carica almeno la metà dei membri del Consiglio stesso. Al di sotto di tale numero minimo i Consiglieri in carica debbono procedere immediatamente ad indire nuove elezioni.
Art. 9: Convocazione del CD – Il CD viene convocato dal Presidente o dal Vicepresidente che ne abbia delega, con il mezzo idoneo da lui ritenuto più opportuno e con un anticipo di almeno 15 giorni sulla data della riunione. In casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere fatta con sette giorni di anticipo sulla data della riunione purché a mezzo di telegramma. L’ordine del giorno della riunione viene stabilito dal Presidente o chi per lui, o in base alla motivazione di quei Consiglieri che avessero chiesto una convocazione straordinaria a norma di Statuto. Ogni riunione avviene per convocazione unica ed è valida se vi è la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri eletti.
Art. 10: Procedure per l’attività del CD – Le riunioni del CD sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, nell’ordine dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
Come indicato nell’Art. 16 dello Statuto il CD delibera a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei presenti e votanti. Ogni Consigliere dispone di un solo voto e non sono ammesse deleghe in sede di votazione. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Di ogni seduta del CD viene redatto verbale a cura del Segretario Generale, sottoscritto da questi e da chi ha presieduto la riunione. I contenuti del verbale costituiscono materia riservata che può essere resa nota soltanto dal Presidente o dal Segretario Generale avendone avuto l’assenso da parte dei Consiglieri.
Per decisioni di rilievo e urgenti e nella impossibilità di riunire il CD il Consigliere interessato incarica il Segretario Generale di rendere noto attraverso contatto telefonico, per posta semplice e/o per posta elettronica l’oggetto della decisione che si da per condivisa se dopo 10 giorni non vengono espressi con analoghe modalità la maggioranza di giudizi contrari (silenzio assenso)

 

SEZIONE IV: ATTRIBUZIONI PERSONALI

 

Art. 11: Segretario Generale – Il Segretario Generale coadiuva il Presidente; ha compiti di coordinamento centrale e periferico dell’attività dell’Associazione e dei suoi organi istituzionali; cura l’attuazione delle deliberazioni del CD; provvede alla trascrizione e conservazione dei verbali dell’Associazione relativi alle Assemblee ed alle riunioni del CD, ed a quanto altro attiene all’archivio sociale; cura l’esazione delle quote sociali; sovrintende all’attività di Sede Centrale e di Segreteria.
Art. 12: Tesoriere – Il Tesoriere provvede alla amministrazione dell’Associazione sotto il controllo del CD, sorveglia la tenuta dei libri contabili, predispone per gli organi competenti i bilanci annuali preventivo e consuntivo e, se nominati dall’Assemblea, li sottopone per la verifica dei revisori dei conti.
Art. 13: Incarichi e nomine a fini speciali – Il CD può conferire incarichi a titolo consultivo, organizzativo od esecutivo a singoli Soci di qualsiasi categoria quando li ritenga idonei per particolari competenze. Sono da intendere tra tali incarichi speciali quelli relativi alla rivista pubblicata dal C.I.S. (ove non attribuiti per Statuto), alla direzione di scuole e corsi anche mediante la formazione di appositi direttivi (ai componenti dei quali l’incarico è dato comunque ad personam), a presidenza, organizzazione e gestione di convegni, alla funzione di Delegato Regionale (di cui al successivo Art. 17), ai rapporti con Associazioni estere e nazionali, eccetera.
Per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo il CD dovrà valutare l’incompatibilità con incarichi presso altre Associazioni sessuologiche (in analogia al precedente Art. 7) acquisendo in proposito il parere dei Probiviri se tale valutazione non fosse unanime. Gli incarichi operativi non potranno comportare assunzione e/o conduzione autonoma di iniziative di cui il CD non abbia preventivamente approvato le linee generali ed i limiti di impegno, anche economico, a carico della Associazione.
Il CD ha facoltà di ammettere a partecipare a titolo consultivo ad una propria riunione, o a parte di essa, singole persone, Soci o non Soci, in qualità di esperti per questioni di loro specifica competenza.
Il CD qualora verifichi la possibilità di dare vita ad una nuova Delegazione Regionale e in attesa di proporne la costituzione all’Assemblea dei Soci, ha la facoltà di nominare un referente regionale a cui attribuisce le funzioni di valutare le risorse disponibili, coordinare le forze che sono sul territorio e fare quant’altro ritenga necessario al fine di verificare le possibilità concrete che consentano l’istituzione della Delegazione Regionale. A conclusione della propria indagine il referente è chiamato a relazionare in merito al CD per le competenze di quest’ultimo in ordine alla presentazione all’Assemblea dei Soci.
Ogni incarico di cui al presente articolo viene automaticamente a cessare con il decadere del CD che lo ha conferito.

 

SEZIONE V: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Art. 14: Collegio dei Probiviri – I probiviri vengono eletti con le stesse modalità indicate per l’elezione del CD (Statuto Art. 11). I Probiviri si costituiscono in collegio dopo la loro elezione da parte dell’Assemblea ed autonomamente stabiliscono eventuali incarichi interni come quello di Presidente del CD stesso.
I Probiviri costituiscono il foro interno della Associazione di riferimento per ogni questione riguardante la condotta dei singoli Soci in relazione agli obblighi deontologici, statutari e di regolamento, le controversie tra Soci quando abbiano rilevanza nei rapporti associativi, ed eventuali controversie tra singoli Soci e gli Organi della Associazione. Il CD è tenuto a richiedere il parere vincolante del Collegio dei Probiviri prima di adottare un provvedimento di esclusione di un Socio dal C.I.S. ed a interpellarli nelle altre circostanze previste dal presente Regolamento.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta ne facciano richiesta gli Organi Istituzionali o singoli Soci che ne ravvisino l’utilità. Ogni riunione va verbalizzata.
Il Collegio dei Probiviri stabilisce le norme per il proprio funzionamento ritenute di volta in volta più opportune e, dopo aver raccolto tutti gli elementi e sentito le parti eventualmente in contrasto, può decidere in veste di amichevole compositore oppure, se necessario, di arbitro inappellabile. Ogni delibera o parere vengono adottati a maggioranza dei voti. La parte che richiede l’arbitrato o il parere del Collegio deve avanzare a questo richiesta scritta indicante esattamente l’oggetto della controversia, inoltrandola tramite il Segretario Generale a mezzo lettera raccomandata indirizzata allo stesso. Le richieste di opposizione a delibere del CD devono essere inoltrate entro 30 giorni dalla loro adozione.
Il Collegio dei Probiviri deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla ricezione di qualsiasi richiesta di intervento.

 

SEZIONE VI: RIVISTA DI SESSUOLOGIA

 

Art. 15: Rivista di Sessuologia – La testata “Rivista di Sessuologia” è di proprietà del C.I.S. e la conduzione della Rivista è posta sotto la sorveglianza generale del CD; pertanto nel rispetto della autonomia delle funzioni specifiche di Direttore e di Redattore Capo della Rivista, il CD della Associazione ha il compito di garantire la coerenza tra indirizzo generale della Associazione ed indirizzo generale della Rivista. Per tale funzione il CD del C.I.S. dovrà far parte nella sua totalità del Comitato Scientifico della Rivista.
Il Comitato Scientifico della Rivista di Sessuologia, di cui oltre ai Consiglieri possono far parte anche studiosi che non siano Soci del C.I.S., ha compiti di verifica e garanzia della validità scientifica della pubblicazione e, in tale ambito , di formulazione a richiesta di pareri sul materiale proposto per la pubblicazione. Direttore Responsabile, Direttore Scientifico (se nominato) e Redattore Capo (se nominato) sono i responsabili della conduzione della Rivista di Sessuologia nei confronti della Associazione ed hanno l’obbligo di riferirne al CD.
La scelta dei collaboratori redazionali è loro funzione autonoma. Il Redattore Capo (se nominato) deve essere scelto fra i Soci del C.I.S. ed ha gli stessi motivi di incompatibilità e decadenza dall’incarico dei Consiglieri; egli decade con il CD.

 

SEZIONE VII: DELEGAZIONI REGIONALI

 

Art. 16: Costituzione, organizzazione ed attività – La Delegazione Regionale del C.I.S. è costituita da tutti i Soci di ogni categoria che hanno residenza o domiciliazione anche solo per lavoro, nelle Regione interessata. La sua costituzione viene attuata per rendere presente sul territorio il CIS e promuovere a questo livello le attività societarie nel rispetto del suo Statuto e secondo le finalità in esso indicate. Le singole delegazioni, nella persona del Delegato regionale, devono informare il Consiglio Direttivo di tutte delle iniziative e degli eventi di ordine scientifico, educazionale e divulgativo, in materie sessuologiche, da loro promosse. I Soci della Delegazione sono coordinati dal Delegato Regionale e possono riunirsi in Assemblea.
Art. 17: Il Delegato Regionale – Il Delegato Regionale, che può essere anche membro del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza del CIS a livello regionale e ne cura e dirige le attività sociali. Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi e norma del precedente Art. 16 ed ha la facoltà di attribuire, anche senza procedure formali, funzioni coadiuvanti ad uno o più Soci da lui stesso scelti a titolo personale. Il Delegato Regionale dura in carica un triennio, presta l’attività gratuitamente, è rinominabile e, in ogni caso, decade assieme al Consiglio Direttivo che gli ha conferito delega. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue attribuzioni al Delegato Regionale. Nel caso il Delegato Regionale, quale ne sia il motivo, decada prima della scadenza del suo mandato, viene sostituito dal socio della Regione nominato dal Consiglio Direttivo fino al termine del mandato originario. Il Delegato Regionale non può ricoprire contemporaneamente cariche in altre Associazioni, Società scientifiche o Scuole in conflitto d’interessi o in concorrenza con il CIS, fatte salvo quelle direttamente emanate dal CIS o diversamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. Il Delegato Regionale provvede alla assunzione di iniziative regionali con autonomia funzionale, gestionale, amministrativa e finanziaria. In relazione a detta autonomia finanziaria resta comunque esclusa la possibilità di richiesta di contributi fissi e/o continuativi ai Soci o qualsiasi altra forma di quote sociali aggiuntive. Il Delegato Regionale non può assumere impegni di spesa a nome della Delegazione o del CIS che non siano preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. Nell’ambito delle attività svolte nella propria Regione il Delegato Regionale è autorizzato all’uso su documenti di natura non amministrativa delle seguenti dizioni: “Delegazione Regionale del Centro Italiano di Sessuologia per il/la… (nome della Regione)” e: “Delegato Regionale per il/la… (nome della Regione) del Centro Italiano di Sessuologia”. Il Delegato Regionale ha l’obbligo di inviare annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sull’ attività scientifica e di promozione dei fini istituzionali svolta.

 

SEZIONE VIII: ATTIVITA’ VARIE

 

Art. 18: Patrocini – Il CIS promuove e valorizza le discipline sessuologiche in ogni loro aspetto, favorendo la formazione e l’aggiornamento dei propri soci e di tutti gli operatori del settore. Al fine di attuare tali finalità il Consiglio Direttivo si impegna a valutare congressi, convegni, simposi, seminari scientifici e culturali per cui può essere concesso il patrocinio. Il Consiglio Direttivo seleziona gli eventi più validi per contenuto scientifico e formativo e si impegna ad assicurarsi che gli eventi siano coerenti all’etica del CIS e all’adeguatezza dell’organizzazione sulla base dell’autoregolamentazione prevista. La concessione del patrocinio non consente la richiesta al CIS di contributi finanziari e sponsorizzazioni. Le modalità di concessione del patrocinio sono disciplinate dal seguente regolamento:

  • Il CIS concede il patrocinio ad eventi e iniziative su temi dell’area sessuologica, nazionali e internazionali e si riserva di concederlo a eventi e iniziative sostenute da sponsor commerciali.
  • Il CIS non concede il patrocinio a iniziative ed eventi che replichino, in parte o in toto, attività correnti, passate o in programmazione organizzate dal CIS e/o dalle sue Scuole. Fanno eccezione gli eventi cui il CIS abbia collaborato a qualsiasi titolo (organizzazione, docenze, relatori, ecc…)
  • Per l’uso del nome e del simbolo del CIS è necessaria l’autorizzazione. In caso di uso non autorizzato il/i responsabile/i dell’evento saranno deferiti al Collegio dei probiviri.
  • Il patrocinio comporta l’autorizzazione all’uso del nome e del logo del CIS con l’indicazione “Con il patrocinio del CIS”
  • La richiesta di patrocinio, indirizzata al Presidente del CIS, deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dell’evento/ iniziativa utilizzando il format predisposto.
  • La Segreteria del CIS comunicherà entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta la concessione o meno del patrocinio.
  • Il patrocinio viene concesso ad eventi e iniziative ritenute qualitativamente adeguate alla divulgazione delle conoscenze scientifiche sessuologiche e al raggiungimento degli scopi statutari del CIS.
  • Nel caso di sostanziali e considerevoli modifiche del programma dell’evento o iniziativa approvata la concessione del patrocinio è automaticamente ritirata.
  • Iniziative ed eventi potranno ottenere il patrocinio previa verifica dell’esistenza delle seguenti condizioni: non coincidenza con altri eventi CIS di rilievo nazionale, non sussistenza di conflitti d’interesse, non esistenza di alcun aspetto concorrenziale con il CIS e le sue Scuole.
  • Il CIS non concede patrocini ad eventi e iniziative che non rispettino il presente regolamento.
  • Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni dello Statuto del CIS e quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

SEZIONE IX: NORME FINANZIARIE

 

Art. 19: Disponibilità finanziaria – Presidente, Segretario Generale e Tesoriere possono essere autorizzati dal CD ad una disponibilità finanziaria nell’esercizio delle loro attribuzioni. Le operazioni finanziarie per somme eccedenti tale disponibilità dovranno essere autorizzate di volta in volta dal CD. Presidente, Segretario Generale e Tesoriere sono autorizzati con delega, da conferirsi una volta per tutte dal CD nell’ambito dei propri poteri amministrativi, a compiere tutte le operazioni bancarie e postali routinarie per la gestione della Associazione, ivi compresi l’apertura e chiusura di conti correnti intestati al C.I.S., il potere di firma su di essi, eccetera.
Art. 20: Gratuità di prestazioni e di rimborsi – Tutte le cariche e funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento si intendono svolte a titolo gratuito con esclusione anche di gettoni di presenza per le riunioni collegiali.
Il CD ha la facoltà di deliberare il rimborso totale o parziale delle sole spese documentarie sostenute dai singoli Soci, compresi i Consiglieri, in attività autorizzate dallo stesso CD, svolte in rappresentanza e/o per conto e/o nell’interesse del C.I.S., ivi comprese le spese di partecipazione alle riunioni collegiali del CD medesimo.