Regolamento scuola

Art. 1 Funzioni del Consiglio Didattico Centrale (CDC)

 

Ad ulteriore specificazione dellʼArt. 6 dello Statuto della Scuola di Sessuologia per lʼEducazione, la Consulenza e la Terapia Sessuale si precisa quanto segue.
Il CDC è inteso come organo di promozione e coordinamento tra le diverse Sezioni della Scuola del C.I.S. Fatta salva lʼautonomia didattica delle singole Sezioni e dei singoli didatti il CDC verifica la coerenza dellʼattività di ogni singola Sezione con i principi costitutivi del C.I.S., con lo Statuto e con il Regolamento della Scuola.
Il controllo delle attività delle singole Sezioni si intende svolto attraverso lʼesame e lʼapprovazione del regolamento che le Sezioni della Scuola devono presentare al momento della loro costituzione e delle sue possibili successive modifiche, dei percorsi formativi previsti, del materiale informativo e promozionale dei corsi e delle altre iniziative didattiche e, infine, della relazione annuale presentata da ciascuna Sezione che riporterà le iniziative attuate e quelle previste per lʼanno successivo, il numero dei partecipanti e i risultati delle verifiche di gradimento. La segreteria del CDC farà pervenire ai Consiglieri copia del materiale delle Sezioni affinché possa essere verificato collegialmente alla successiva riunione ordinaria del CDC o in via straordinaria a norma di Statuto.
Il coordinamento tra le Sezioni della Scuola viene attuato attraverso una riunione di programmazione annuale delle singole Direzioni Didattiche convocata dal Direttore del CDC a cui prenderanno parte i Direttori delle singole Sezioni (o loro rappresentanti, purché didatti, in delega) ed almeno altri due membri del CDC.
Il CDC promuove la costituzione dellʼAssemblea dei Didatti CIS., invitandola a riunirsi almeno ogni due anni in occasione dellʼassemblea dei Soci, per la discussione delle linee formative.

 

Art. 2 Sezioni Periferiche

A norma dellʼArt. 2 dello Statuto della Scuola di Sessuologia per lʼEducazione, la Consulenza e la Terapia Sessuale possono costituirsi Sezioni Periferiche della Scuola presso centri o strutture in cui operino almeno due membri didatti, previa convalida da parte del Consiglio Didattico Centrale (CDC), che provvederà a valutare la compatibilità della sezione con le norme dello Statuto e del Regolamento.
 
A norma dellʼArt. 7 dello Statuto della Scuola di Sessuologia per lʼEducazione, la Consulenza e la Terapia Sessuale ciascuna Sezione viene affidata alla gestione di una Direzione Didattica (DD) che svolgerà la sua attività nel rispetto dello Statuto e del Regolamento della Scuola. La DD provvede a formulare il progetto formativo indicando in modo esplicito obiettivi, contenuti, docenti, durata, metodi e strategie per la formazione degli allievi. Il programma indicherà inoltre i criteri di selezione e di ammissione degli allievi, lʼattestazione prevista e i costi di iscrizione.
 
Al momento della stesura del presente regolamento la Scuola di Sessuologia ha le caratteristiche della iniziativa privata non abilitata a fornire titoli di studio legalmente riconosciuti. Conseguentemente ciascuna sezione si fa carico di informare, con la maggior chiarezza possibile, i richiedenti lʼiscrizione ai corsi della suddetta condizione.
In particolare verrà precisato che i corsi non hanno la possibilità di abilitare allʼesercizio della professione di educatore, consulente o terapeuta sessuale, ma hanno lʼobiettivo di fornire le competenze sessuologiche di ordine pedagogico e/o clinico necessarie per lo svolgimento delle funzioni di educatore, consulente o terapeuta sessuale. Tali funzioni verranno svolte solo se consentite dalla abilitazione ottenuta da ciascun allievo nel rispetto delle attuali disposizioni di legge.

 

Art. 3 Requisiti per lʼammissione degli allievi

Lʼammissione degli allievi è consentita, a discrezione delle singole DD, per titoli e/o per esame. I titoli di studio in possesso del candidato devono essere consoni al percorso formativo intrapreso secondo la suddivisione indicata allʼArt. 4 punti a e b dello Statuto della Scuola di Sessuologia CIS.
 
Devono essere inoltre tenute in particolare considerazione:

 

• le conoscenze generali nel campo della Sessuologia acquisite attraverso letture, partecipazioni a convegni, corsi, seminari etc.;
• lʼesperienza professionale del candidato acquisita in campo pubblico o privato;
• la qualità delle eventuali pubblicazioni od elaborati.

 

Eʼ prevista la possibilità che un numero limitato di iscritti, pari a 1/10 del totale, possa frequentare la sezione della scuola in qualità di uditore. In questo caso è obbligatorio un colloquio di ammissione che valuti il curriculum studi, lʼattuale condizione lavorativa e la motivazione.
Il partecipante uditore provvederà a compilare il modulo della verifica di gradimento ed è esonerato dal sostenere la prevista valutazione di apprendimento in itinere e/o finale. Lʼattestato di frequenza riporterà la dizione di “uditore”.

 

Art. 4 Verifica

La verifica è orientata alla valutazione dellʼiniziativa e dellʼapprendimento. La valutazione dellʼiniziativa utilizzerà questionari di gradimento per rilevare gli aspetti negativi e/o positivi dei contenuti, della metodologia, della conduzione. Inoltre verranno richiesti suggerimenti in rapporto ai contenuti, alla metodologia, alla conduzione (vedi allegato B). I risultati di tale valutazione saranno parte della relazione da consegnare al CDC (vedi Art. 1). La valutazione dellʼapprendimento considera la partecipazione dellʼallievo alla formazione come indicata dai docenti cui competono il maggior numero di ore di insegnamento, le capacità manifestate durante lo svolgersi dei role-play, la risposta a questionari di apprendimento riguardanti le materie trattate, la prova scritta sulle strategie di in intervento in un caso clinico dato.

 

Art. 5 Attestato Di Frequenza e Dichiarazione Di Competenza

Data la natura privata della Scuola di Sessuologia CIS non è possibile né ha alcun valore legale rilasciare “Diplomi” di abilitazione allʼattività professionale.
 
Le Sezioni possono rilasciare un:
 
a) Attestato Di Frequenza a chi ha frequentato almeno i 4/5 del monte ore previsto. Lʼattestato di frequenza non richiede un esame finale. Lʼattestato firmato dal responsabile della Sezione riporta lʼoggetto del corso e il totale delle ore svolte. Lʼattestato viene rilasciato anche a chi ha frequentato come uditore; in esso verrà utilizzata la dizione: “si attesta che (nome e cognome) ha frequentato in qualità di uditore” (il corso di…).
b) Dichiarazione Di Competenza a chi ha frequentato almeno i 4/5 del monte ore previsto e superato una prova fi nale la cui valutazione in trentesimi verrà indicata nella dichiarazione. La dichiarazione di competenza riporta, descrivendole, le abilità operative previste dagli obiettivi educativi in programma e verrà compilata secondo lo schema standard in allegato (vedi allegato 1 e 2). La Dichiarazione Di Competenza non può essere rilasciata a chi ha frequentato in qualità di uditore.

 

Art. 6 Albo Professionale

La Scuola di Sessuologia istituisce lʼAlbo Professionale interno al fine di riconoscere il livello raggiunto dagli allievi durante il percorso formativo. Le norme di iscrizione allʼAlbo sono definite dallʼArt. 8 dello Statuto della Scuola, e dalle norme qui di seguito elencate:

 

a) Ammissione a membro effettivo educatore, consulente, terapeuta
Il candidato presenterà domanda con indicati: breve curriculum, titolo di studio, formazione in Sessuologia, supervisioni effettuate certificate dal supervisore sia nel caso di supervisioni individuali che di gruppo. La DD valuterà l’iter formativo del candidato nel suo insieme comprese le valutazioni dei Didatti durante il periodo di formazione in Sessuologia e la valutazione del/dei Supervisori. In caso di esito negativo il candidato è tenuto ad effettuare un ulteriore periodo di supervisione e può ripresentare domanda non prima di un anno.
Lʼiscrizione come membro effettivo educatore, consulente o terapeuta è soggetta a quanto stabilito dallʼart. 8 dello Statuto della Scuola “…in possesso dei requisiti di legge”. L’iscrizione nelle singole categorie sopra elencate sarà quindi soggetta ai titoli di studio conseguiti dal candidato. Nello specifico:
Membro Effettivo Educatore: riservato chi è in possesso di una laurea o titolo equipollente nelle discipline medico scientifiche, sociologiche e pedagogiche e a chi per curriculum professionale svolge regolarmente attività di educatore.
Membro Effettivo Consulente: riservata ai laureati nelle discipline medico, psicologiche, sociologiche, pedagogiche e, in attesa di una regolamentazione della professione del consulente in psicologia, anche agli operatori della salute in possesso dei titoli che garantiscono formazione e professionalità come ad esempio nel caso dei diplomati in ostetricia e dei consulenti famigliari.
Membro Effettivo Terapeuta: riservata ai Laureati in Medicina e Chirurgia e Psicologia iscritti agli albi degli Psicoterapeuti e comunque a coloro i quali hanno conseguito i titoli necessari per esercitare lʼattività di psicoterapeuta in base alle vigenti disposizioni di legge.

b) Ammissione a membro didatta.
Previa autorizzazione del CDC, membri effettivi da almeno un anno possono essere associati allʼattività di una Sezione come didatti in formazione. Il Direttore responsabile della Sezione, nellʼaccettare un didatta in formazione, si assume la responsabilità dellʼiter formativo dello stesso.
La durata minima del periodo di addestramento è di tre anni. Possono richiedere lʼammissione a membro didatta i membri effettivi da almeno 4 anni, che abbiano partecipato alle attività scientifiche dei C.I.S. e che abbiano svolto la funzione di didatta in formazione per almeno un intero Corso di formazione in una delle Sezioni della Scuola C.I.S. I candidati dovranno presentare domanda al CDC correlandola con curriculum scientifico e professionale.
Il CDC, valutata la proponibilità della richiesta e sentito il parere dei didatti della DD di provenienza, si costituisce in Commissione e procede allʼesame dei candidati. Lʼesame consiste nella valutazione dei titoli, dei questionari di gradimento degli allievi e in una prova orale che prevede la presentazione di un progetto didattico su un tema assegnato dalla commissione stessa almeno 72 ore prima dell’esame.

c) Ammissione a membro didatta con funzione di supervisore
Possono richiedere lʼammissione a membro didatta con funzione di Supervisore i membri Didatti da almeno 4 anni, che abbiano partecipato alle attività scientifiche dei C.I.S. e che abbiano svolto la funzione di didatta per almeno un intero Corso di formazione in una delle Sezioni della Scuola C.I.S. e che siano in possesso dell’abilitazione all’attività di Psicoterapeuta. I candidati dovranno presentare domanda al CDC correlandola con curriculum scientifico e professionale.
Il CDC, valutata la proponibilità della richiesta, si costituisce in Commissione e procede allʼesame dei candidati. Lʼesame consiste nella valutazione dei titoli, dei questionari di gradimento degli allievi, della presentazione di una elaborato scritto su un caso di consulenza e su un caso di terapia e in una prova orale che prevede la supervisione di un caso presentato da un componente della Commissione.

Costi delle Commissioni esaminatrici
I costi inerenti allʼesame a membro effettivo didatta e membro effettivo supervisore sono a carico dei candidati, saranno stabiliti dal CDC e comprenderanno i costi di convocazione e un rimborso spese per i membri esaminatori.

 

Art. 7 Modificazioni del Regolamento

Il Consiglio Didattico Centrale può modificare il presente Regolamento sentito il parere delle Direzioni Didattiche.
Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere avanzate da uno o più membri del CDC o da una Direzione Didattica.