Statuto scuola di sessuologia

Art. 1

Il Centro Italiano di Sessuologia (C.I.S.) in ottemperanza alle finalità specificate nello Statuto sociale (art. 4) e in considerazione delle attività formative da esso poste già in atto, istituisce la Scuola di Sessuologia per lʼEducazione, la Consulenza e la Terapia Sessuale.

 

Art. 2 Sede

La sede centrale della Scuola è quella propria del C.I.S. Possono essere attivate sezioni periferiche.

 

Art. 3 Obiettivi

Obiettivo generale della Scuola è quello di formare operatori nel campo dellʼeducazione, della consulenza e della terapia sessuale e di costituire lʼalbo professionale C.I.S. degli educatori, dei consulenti e dei terapeuti. La Scuola, in accordo con i compiti statutari del C.I.S., promuove altresì attività di informazione e aggiornamento per gli operatori nei campi suddetti.

 

Art. 4 Percorsi formativi

In considerazione delle diversità sostanziali fra le competenze professionali necessarie a svolgere lʼattività pedagogica e clinica, si prevedono due percorsi formativi:

a) Formazione degli educatori Le sezioni della Scuola alle quali verrà assegnata lʼattuazione del percorso pedagogico dovranno provvedere a realizzare:

• formazione di base in Sessuologia generale, Pedagogia, Pedagogia sessuale, Metodologia e Didattica della educazione alla sessualità;
• supervisione individuale e/o di gruppo di attività educative relative allʼeducazione sessuale.

 

b) Formazione dei consulenti e dei terapeuti sessuali Le sezioni della Scuola alle quali verrà assegnata lʼattuazione del percorso clinico dovranno provvedere a realizzare:

• formazione di base in Sessuologia generale, Psicologia del comportamento sessuale, Fisiopatologia e Clinica Sessuologica, Teoria e Pratica della Consulenza sessuale e della Terapia sessuale
• supervisione individuale e/o di gruppo di attività cliniche consulenziali e terapeutiche.

Le metodologie utilizzate nello svolgersi delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, privilegiano gli aspetti esperienziali e applicativi, e prevedono attività di formazione

 

Art. 5 Struttura

La Scuola viene diretta da un Consiglio Didattico Centrale (CDC) che istituisce e coordina Sezioni Periferiche per la formazione pedagogica e clinica e per le attività di aggiornamento e informazione. Ciascuna Sezione è affi data ad una specifi ca Direzione Didattica (DD) cui compete la programmazione e lʼattuazione del percorso formativo di competenza. Il CDC controlla, verifi ca e approva le attività delle Direzioni Didattiche attraverso lʼesame e la promozione dei progetti formativi e attraverso la valutazione dei regolamenti delle sezioni.

 

Art. 6 Consiglio Didattico Centrale (CDC)

La Direzione Centrale della Scuola è affi data al CDC che viene nominato dal Consiglio Direttivo del C.I.S. Il Consiglio Direttivo del C.I.S. contestualmente nomina il Direttore del CDC. Il CDC è composto da un minimo di cinque membri di cui almeno due appartenenti al Consiglio Direttivo del C.I.S., uno dei quali è il Direttore. I membri Didatti dovranno essere la maggioranza. I componenti il CDC, Direttore compreso, durano in carica tre anni, coincidenti con la durata in carica del Consiglio Direttivo C.I.S., decadono con il decadere dello stesso e sono rieleggibili. Il CDC può cooptare altri membri, per specifi che competenze, aventi voto consultivo. Il CDC viene convocato dal Direttore in via ordinaria almeno una volta lʼanno e in via straordinaria ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario, oppure ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri.

 

Competenze del CDC:

 

• promuove lʼattività formativa, di aggiornamento e di informazione in ordine a quanto definito dalle carte costitutive del C.I.S.;
• indica i riferimenti metodologici generali della formazione Pedagogica e Clinica;
• nomina tra i membri Didatti i Direttori Responsabili delle Direzioni Didattiche, sentito il parere dei componenti delle singole Direzioni Didattiche;
• esamina ed eventualmente approva il regolamento delle singole sezioni;
• coordina lʼattività delle Direzioni Didattiche;
• esamina le attività delle Direzioni Didattiche affi nché corrispondano agli obiettivi generali della Scuola ed ai riferimenti defi niti dallo stesso CDC, verifi cando le attività delle singole sezioni, come da art. 5;
• nomina al suo interno, tra i Consiglieri o i membri cooptati, un segretario;
• stabilisce i criteri di valutazione necessari per lʼiscrizione allʼalbo professionale interno dei membri professionisti e dei membri didatti;
• nomina la commissione esaminatrice cui compete la valutazione degli allievi che intendono iscriversi allʼalbo professionale come membri effettivi e si costituisce come commissione esaminatrice per lʼottenimento della qualifi ca di socio didatta;
• provvede allʼiscrizione allʼalbo professionale interno dei richiedenti ritenuti idonei, mantiene lo stesso aggiornato e almeno una volta lʼanno ne cura la pubblicazione negli organi uffi ciali di stampa del C.I.S.;
• determina la quota annuale di iscrizione allʼalbo professionale interno.

 

Art. 7 Direzione Didattica

Ciascuna sezione della Scuola viene affi data alla gestione di una DD il cui Direttore responsabile è nominato dal CDC, dura in carica due anni ed è riconfermabile. La DD si compone di non più di nove membri nominati dal Direttore responsabile, scelti fra collaboratori di sua fi ducia di cui almeno la metà devono essere membri didatti C.I.S. e i rimanenti didatti in formazione C.I.S. La DD elabora il regolamento della Sezione e lo sottopone allʼapprovazione del CDC. La DD persegue gli obiettivi formativi della Scuola in relazione allʼoggetto di competenza: educazione, consulenza e terapia sessuale, aggiornamento e informazione. La DD provvede a programmare le attività di cui sopra defi nendo in armonia con i percorsi decisi dalla Scuola, i contenuti, i docenti e le modalità didattiche. Provvede inoltre a stabilire le modalità di ammissione ai corsi di formazione di base e alle attività di supervisione nominando altresì le commisioni esaminatrici. La DD cui compete la programmazione e lʼattuazione delle attività di spettanza, può affi dare lʼorganizzazione delle attività da essa programmate ad Associazioni o Enti che possano garantirne lʼadeguata realizzazione tecnico-amministrativa, mantenendo su tale realizzazione facoltà di sorveglianza e controllo.

 

Art. 8 Albo professionale

I corsi di formazione e aggiornamento avviati dalla scuola forniscono competenze specialistiche che intendono aggiornare e completare le conoscenze sessuologiche e potenziare le abilità operative, ma non abilitano allʼesercizio della professione. La sessuologia clinica si pone quindi come completamento della professione di quegli operatori della salute che per ruolo e funzioni sono chiamati a rispondere alla domanda sessuologica. La Scuola di Sessuologia, al fine di riconoscere il livello raggiunto durante il percorso formativo istituisce un Albo professionale interno, che riconosce la qualifica di:

 

• ALLIEVO
Riservata a chi avendo sostenuto il colloquio di ammissione al Corso formativo di base ha ottenuto lʼidoneità e iniziato la frequenza al Corso stesso, sentito il parere della propria DD che ne avalla la domanda.

 

• MEMBRO EFFETTIVO EDUCATORE
Riservata a chi, avendo terminato la formazione di base in Educazione Sessuale e dopo un periodo di supervisione individuale e/o di gruppo valutato adeguato dal supervisore ed essendo in possesso dei requisiti di legge, è considerato idoneo dalla DD presso la quale lʼallievo si è formato.

 

• MEMBRO EFFETTIVO CONSULENTE
Riservata a chi, avendo terminato la formazione di base nella Consulenza Sessuologica e dopo un periodo di supervisione individuale e/o di gruppo valutato adeguato dal supervisore ed essendo in possesso dei requisiti di legge, è considerato idoneo dalla DD presso la quale lʼallievo si è formato.

 

• MEMBRO EFFETTIVO TERAPEUTA
Riservata a chi, avendo terminato la formazione di base nella Psicoterapia Sessuologica e dopo periodo di supervisione individuale e/o di gruppo valutato adeguato dal supervisore ed essendo in possesso dei requisiti di legge, è considerato idoneo dalla DD presso la quale lʼallievo si è formato.

 

• MEMBRO DIDATTA
Riservata ai membri educatori, consulenti, terapeuti che partecipano per almeno tre anni allʼattività di una DD e ottengono lʼidoneità dalla commissione esaminatrice del CDC, sentito il parere dei membri didatti appartenenti alla DD di provenienza.

 

• MEMBRO DIDATTA CON FUNZIONE DI SUPERVISORE
Riservata ai membri didatti da almeno 4 anni, che partecipano alle attività scientifiche e didattiche del CIS, che ottengono lʼidoneità dalla commissione esaminatrice del CDC e che siano in possesso dell’abilitazione all’attività di psicoterapeuta.

 

Lʼiscrizione viene annullata:

 

• per le dimissioni dellʼiscritto;
• per la perdita della qualifica come socio C.I.S. Art. 7 dello Statuto sociale;
• per la mancata frequenza degli allievi alle attività formative per due anni consecutivi;
• per il mancato pagamento della quota di partecipazione prevista entro i termini stabiliti dal CDC.
• per lʼesclusione deliberata dal CDC sostenuta da gravi motivi.
In attesa di una regolamentazione della professione del consulente in psicologia, gli operatori della salute, non in possesso della laurea in medicina o di quella triennale o magistrale in psicologia, che intendano formarsi per svolgere il counselling psicologico in sessuologia possono chiedere lʼiscrizione se in possesso dei titoli che garantiscono formazione e professionalità come ad esempio nel caso dei diplomati in ostetricia e dei consulenti famigliari. Lʼiscrizione sarà possibile solo dopo la valutazione della DD che prenderà in considerazione il curriculum studi e procederà a un colloquio di ammissione.

 

In attesa di una regolamentazione della professione del consulente in psicologia, gli operatori della salute, non in possesso della laurea in medicina o di quella junior o specialistica in psicologia, che intendano formarsi per svolgere il counselling psicologico in sessuologia possono chiedere lʼiscrizione se in possesso dei titoli che garantiscono formazione e professionalità come ad esempio nel caso dei diplomati in ostetricia e dei consulenti famigliari. Lʼiscrizione sarà possibile solo dopo la valutazione della DD che prenderà in considerazione il curriculum studii e procederà ad un colloquio di ammissione.

 

Art. 9

Il Consiglio Direttivo del C.I.S. può modificare il presente Statuto sentito il parere del CDC e delle Direzioni Didattiche.
Proposte di modifica del presente Statuto possono essere avanzate dal CDC o da una DD o da almeno un terzo degli iscritti allʼAlbo.